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Investimenti sostenibili

I criteri UE per individuare le attività ecosostenibili e il rispetto del DNSH

Il Regolamento (UE) 2020/852 ha stabilito il quadro generale per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

Questo regolamento si applica, infatti, alle misure adottate dall’Unione o dagli Stati membri che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili, ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari e alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario (DNF) ai sensi dell’articolo 19 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 29 bis della medesima direttiva. Gli operatori economici o le autorità pubbliche che non sono soggetti al regolamento (UE) 2020/852 possono applicarlo su base volontaria.

Tale regolamento è fondamentale perché fissa quali sono gli obiettivi ambientali che l’Unione Europea si prefigge di raggiungere entro il 2030- 2050 e coinvolge gli attori del mercato finanziario chiamati anch’essi a rivolgere i propri investimenti verso attività ecosostenibili, ciò a partire dal 2022 (per alcuni obiettivi) e dal 2023 (per altri). Tra gli obiettivi ambientali posti sono la mitigazione dei cambiamenti climatici, l’adattamento ai cambiamenti climatici, il rispetto del principio di Do No Significant Harm (DNSH) cioè di non recare un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

Tali principi sono fondamentali nella normativa europea che ha dato vita ai Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza e sono chiaramente recepiti e perseguiti anche nel PNRR italiano.

In particolare, sul rispetto del DNSH, il Ministero dell’Economia, in accordo con quello per la Transizione Ecologica, ha predisposto una guida operativa che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti e delle riforme nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR e che verranno seguiti sia nelle verifica ex ante che ex post.

Il Reg. 2020/852 demanda ad un apposito regolamento delegato la determinazione dei criteri di vaglio tecnico per il rispetto degli obiettivi ambientali. Tale atto delegato è il Regolamento delegato 2021/2139 pubblicato il 9 dicembre 2021 e in vigore dal 1° gennaio 2022.

Nelle Indicazioni operative il dettaglio di tale provvedimento europeo e le implicazioni pratiche per gli operatori.

Riferimenti: Regolamento (UE) 2020/852; Regolamento delegato (UE) 2021/2139; Reg. 2021/241

Indicazioni operative

I criteri UE per individuare le attività ecosostenibili e il rispetto del DNSH

Il 9 dicembre 2021 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2021/2139, volto ad integrare il Regolamento (UE) 2020/852 (cd. Regolamento sulla tassonomia), attraverso il quale sono stati fissati i criteri di vaglio tecnico che permettono di determinare a quali condizioni un’attività economica possa considerarsi attività ecosostenibile in relazione a 2 dei 6 obiettivi ambientali perseguiti dall’Unione Europea, ovvero se:

  • contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o
  • contribuisce in modo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici
  • e, in ogni caso, non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (rispetto del principio DNSH).

Il Reg. (UE) 2020/852 ha determinato, infatti, quali sono gli obiettivi ambientali cui deve contribuire un’attività economica per essere considerata ecosostenibile: 

  • la mitigazione dei cambiamenti climatici;
  • l’adattamento ai cambiamenti climatici;
  • l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
  • la transizione verso un’economia circolare;
  • la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
  • la protezione e il ripristino della biodiversità,

le disposizioni in materia di investimenti e mercati finanziari sostenibili fissate dal Regolamento 2020/852, si applicano:

  • per gli obiettivi 1) e 2) dal 1° gennaio 2022
  • per gli obbiettivi da 3) a 6) dal 1° gennaio 2023,

il regolamento demanda, poi, a un apposito atto delegato (il regolamento 2021/2139 in commento) la determinazione dei criteri di vaglio tecnico per determinare gli elementi enunciati nel reg. 852/2020.

Il Regolamento delegato 2021/2139 integra il Reg. 852 in relazione alla realizzazione dei primi due obiettivi, fermo in ogni caso il principio base del DNSH, fissando i criteri di vaglio tecnico, si applica decorrere dal 1° gennaio 2022.

In primo luogo, è bene distinguere tra mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Per il legislatore europeo, con il termine mitigazione bisogna riferirsi al procedimento volto a rendere meno gravi gli impatti dei cambiamenti climatici prevenendo o diminuendo l’emissione di gas a effetto serra nell’atmosfera. Tale risultato si ottiene riducendo le fonti di questi gas oppure potenziandone lo stoccaggio.

Con il termine adattamento ci si riferisce invece all’operazione volta ad anticipare gli effetti avversi dei cambiamenti climatici e ad adottare misure adeguate al fine di prevenire o ridurre al minimo i danni che possono causare oppure sfruttare le opportunità che possono presentarsi. Un esempio di misure di adattamento sono le modifiche infrastrutturali su larga scala, come la costruzione di difese per proteggere dall’innalzamento del livello del mare, e cambiamenti comportamentali, come la riduzione degli sprechi alimentari da parte dei singoli. In sostanza, l’adattamento può essere inteso come il processo di adeguamento agli effetti attuali e futuri dei cambiamenti climatici. 

Quanto ai criteri di vaglio tecnico, essi tengono conto della natura e delle dimensioni dell’attività economica e del settore cui si riferiscono, in particolare se si tratta di un’attività economica di transizione o di un’attività abilitante. Per soddisfare i requisiti fissati dal regolamento (UE) 2020/852 (art. 19) in modo efficace ed equilibrato, tali criteri adottano la forma di un valore limite o una prescrizione minima di tipo quantitativo, di un miglioramento relativo, di un insieme di prescrizioni qualitative riguardanti le prestazioni, di prescrizioni basate su processi o pratiche o di una descrizione precisa della natura dell’attività economica laddove questa possa contribuire in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici proprio in virtù della sua natura.

I criteri di vaglio tecnico relativi all’obbiettivo di mitigazione sono contenuti nell’Allegato I al Reg. 2021/2139, quelli relativi all’obiettivo di adattamento e di rispetto del DNSH sono nell’Allegato II.

  • È bene ricordare che per attività di transizione si intendono quelle per le quali non esistono al momento alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili, ma che possono sostenere la transizione verso un’economia climaticamente neutra; mentre per attività abilitanti si intendono quelle che consentono ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali.

Il regolamento (UE) 2020/852 ha stabilito il quadro generale per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento. Questo regolamento si applica alle misure adottate dall’Unione o dagli Stati membri che stabiliscono obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari o gli emittenti in relazione a prodotti finanziari o obbligazioni societarie resi disponibili come ecosostenibili, ai partecipanti ai mercati finanziari che mettono a disposizione prodotti finanziari e alle imprese soggette all’obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 19 bis della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi dell’articolo 29 bis della medesima direttiva. Gli operatori economici o le autorità pubbliche che non sono soggetti al regolamento (UE) 2020/852 possono applicarlo su base volontaria.

Il Regolamento 2139/2021, assieme ai due allegati che lo accompagnano, è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Vediamo alcuni esempi di criteri di vaglio tecnico.

L’allegato I al Regolamento riporta i criteri di vaglio tecnico per i seguenti raggruppamenti di attività:

  1. Silvicoltura
  2. Protezione e ripristino ambientale
  3. Attività manifatturiere
  4. Energia
  5. Fornitura di acqua, reti fognarie, trattamento dei rifiuti e decontaminazione
  6. Trasporti
  7. Edilizia ed attività immobiliari
  8. Informazione e comunicazione
  9. Attività professionali, scientifiche e tecniche
 
 

Riportiamo di seguito una breve analisi di alcune attività interessate:

Recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi

Rientrano in queste attività la costruzione e la gestione di impianti per la cernita e la trasformazione in materie prime secondarie (MPS) dei rifiuti non pericolosi raccolti in modo differenziato.

Almeno il 50% in peso dei rifiuti dev’essere trasformato in MPS.

Sono inoltre riportati i criteri DNSH da applicarsi in queste attività: in particolare viene richiesto che le frazioni di rifiuti raccolte in modo differenziato non siano mischiate negli impianti di stoccaggio e trasferimento di rifiuti con altri rifiuti o materiali con proprietà diverse.

Trasporto di merci su strada

Sono coinvolte le attività di acquisto, finanziamento, leasing, noleggio e gestione di veicoli rientranti nelle categorie N1, N2 o N3 che rispettano la norma Euro VI, fase E o successiva, in materia di emissioni in atmosfera.

Viene previsto il rispetto dei seguenti criteri, in base alla tipologia di veicolo:

– N1: emissioni allo scarico di CO2 pari a zero;

– N2 ed N3 con massa massima a pieno carico fino a 7,5 t: devono rientrare nella definizione di “veicolo pesante a emissioni zero” ai sensi del Regolamento UE n.2019/1242;

– N2 ed N3 con massa massima a pieno carico oltre 7,5 t: devono rientrare tra i “veicoli pesanti a emissioni zero” o, se non tecnologicamente ed economicamente fattibile, tra i “veicoli pesanti a basse emissioni” sempre ai sensi del Regolamento UE n.2019/1242.

Inoltre, tutti i veicoli non devono essere adibiti al trasporto di combustibili fossili.

Costruzione di nuovi edifici

Sono comprese le attività di progettazione e costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

I fabbisogni di energia degli edifici devono essere almeno del 10% inferiori rispetto alle soglie fissate per gli edifici “a energia quasi zero” – NZEB.

Gli edifici superiori a 5.000 mq:

– devono essere sottoposti a prove di ermeticità ed integrità termica. Eventuali scostamenti dai parametri di progetto devono essere comunicati a clienti ed investitori;

– il potenziale di riscaldamento globale – GWP dell’intero ciclo di vita dell’edificio dev’essere comunicato, su richiesta, ad investitori e clienti.

In merito al rispetto dei criteri DNSH sono riportate indicazioni tecniche ed operative riguardanti:

– tecnologie per la riduzione dei consumi idrici durante la vita dell’edificio (rubinetti, docce ecc..)

– almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi prodotti durante la costruzione dev’essere preparato per il riutilizzo, il riciclaggio o altre forme di recupero dei materiali. Progettazione e tecniche di costruzione devono considerare la disassemblabilità o l’adattabilità degli edifici;

– i materiali da costruzione che possono venire a contatto con gli occupanti devono rispettare determinati limiti di emissione di formaldeide e di altre sostanze inquinanti. Inoltre, durante la costruzione devono essere ridotte le emissioni di rumore, polveri e sostanze inquinanti;

– non devono essere utilizzati terreni coltivati, vergini con alto valore di biodiversità o in cui sono presenti foreste.

Ristrutturazione di edifici

Devono essere effettuate valutazione del rischio climatico delle attività in base alla loro durata, se inferiore o superiore a 10 anni.

In merito al rispetto dei criteri DNSH, le principali azioni da attuare si possono così riassumere:

– negli edifici interessati dalle ristrutturazioni non devono essere effettuate l’estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili;

– devono essere utilizzate tecnologie per la riduzione dei consumi idrici durante la vita dell’edificio (rubinetti, docce ecc..);

– almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi prodotti durante la ristrutturazione dev’essere preparato per il riutilizzo, il riciclaggio o altre forme di recupero dei materiali. Durante le demolizioni devono essere attuate tecniche di demolizione selettiva e di trattamento sicuro delle sostanze pericolose;

– i materiali da costruzione che possono venire a contatto con gli occupanti devono rispettare determinati limiti di emissione di formaldeide e di altre sostanze inquinanti. Inoltre, durante la costruzione devono essere ridotte le emissioni di rumore, polveri e sostanze inquinanti.

Installazione, manutenzione e riparazione di dispositivi per l’efficienza energetica

Si tratta di singoli interventi di ristrutturazione consistenti nell’installazione, nella manutenzione o nella riparazione di dispositivi per l’efficienza energetica:

– isolamento degli involucri degli edifici;

– sostituzione finestre e/o porte esterne;

– installazione e sostituzione di sorgenti luminose efficienti;

– installazione, sostituzione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria e di riscaldamento dell’acqua;

– installazione di dispositivi idraulici per cucine e sanitari per il risparmio idrico ed energetico.

Devono essere effettuate valutazione del rischio climatico delle attività in base alla loro durata, se inferiore o superiore a 10 anni.

In merito al rispetto dei criteri DNSH, le principali azioni da attuare si possono così riassumere:

– negli edifici interessati dalle ristrutturazioni non devono essere effettuate l’estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili;

– devono essere effettuate valutazioni specifiche preliminari per determinare la presenza di amianto negli edifici interessati dagli interventi e le conseguenti azioni da attuare.

Installazione, manutenzione e riparazione di tecnologie per le energie rinnovabili

Si tratta delle attività riguardanti l’installazione, la manutenzione e la riparazione di:

– sistemi solari fotovoltaici e relativi accessori;

– pannelli solari per acqua calda e relativi accessori;

– pompe di calore;

– turbine eoliche;

– collettori solari a traspirazione;

– unità di accumulo di energia elettrica o termica;

– micro – impianti di cogenerazione (calore ed energia elettrica) ad alta efficienza;

– sistemi di recupero / scambiatori di calore.

Anche per questi interventi devono essere effettuate valutazione del rischio climatico delle attività in base alla loro durata, se inferiore o superiore a 10 anni.

In merito al rispetto dei criteri DNSH, l’unica prescrizione riguarda il fatto che gli edifici interessati non devono essere adibiti all’estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.

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