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L’Agenzia delle Entrate, nell’ultimo documento di prassi emanato nei giorni scorsi, ha ribadito [1] il concetto di non fruibilità del credito d’imposta R&S da parte di coloro che hanno realizzato investimenti in tecnologie già disponibili e ampiamente diffuse in tutti i settori economici.
In sintesi, niente bonus R&S qualora gli investimenti non presentino due delle caratteristiche oggettive considerate fondamentali per poter assumere rilevanza ai fini della disciplina R&S, ossia:
– il requisito della novità;
– il requisito del rischio finanziario (nonché d’insuccesso tecnico).

Più nel dettaglio, il chiarimento di prassi trae spunto da un’istanza d’interpello sottoposta da una società impegnata nel settore dell’organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche, la quale riteneva ammissibili gli investimenti svolti nell’ambito di un più generale progetto di riorganizzazione dei processi industriali in una logica di “smart factory” (ad esempio: acquisto di sistemi innovativi, quali tecnologie di geolocalizzazione indoor, tecnologie che forniscono contenuti personalizzati e finalizzati ad arricchire l’esperienza di visita presso la fiera, c.d. “realtà aumentata”; etc.).

L’Agenzia delle Entrate, avvalendosi della consulenza tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha precisato che, seppur estremamente innovative, le tecnologie in oggetto sono di fatto già disponibili e diffuse in tutti i settori economici in ottica “Industria 4.0”. Le attività poste in essere dall’interpellante, sottolinea il MISE, costituiscono ordinarie attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso e questo anche in riferimento alle fasi propedeutiche o di studio.

Rinviando alle istruzioni diffuse con propria circolare n. 59990 del 9/02/2018, il MISE afferma infatti che non sono qualificabili quali “attività di ricerca e sviluppo”, tra le altre:
– le attività concernenti lo sviluppo di software applicativi e di sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti software esistenti;
– l’aggiunta di nuove funzionalità per l’utente a programmi applicativi esistenti;
– la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti;
– l’utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e test di integrità dei dati;
– la “customizzazione” di prodotti per un particolare uso.


Riferimenti:
Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 46/E del 22/ /2018

NOTE:
[1] Il chiarimento di prassi in commento segue ed amplia un filone già battuto dall’Agenzia delle Entrate e Ministero Sviluppo economico, ad esempio con la Risoluzione n. 80/E del 23/09/016 in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo volta a creare corsi di formazione con “forte contenuto innovativo” (per un approfondimento al riguardo, si rinvia alla nostra Guida Bonus R&S, ed. Novembre 2017, par. 3.3.1).