I datori di lavoro privati che assumono dal 1/1/2019 al 31/12/2019 con contratto a tempo indeterminato full-time e part-time, laureati o dottori di ricerca possono fruire dell’esonero contributivo. Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
L’esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi INAIL) spetta:
- per un massimo di 12 mesi dalla data di assunzione, entro il limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. Il limite massimo è proporzionalmente ridotto in caso di assunzione part-time;
- anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato, avvenuta nel periodo compreso tra il 1/1/2019 e il 31/12/2019, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi sotto indicati alla data di trasformazione del rapporto di lavoro;
- da altri datori di lavori privati tra il 1/1/2019 e il 31/12/2019 per il periodo residuo non goduto (c.d. portabilità) qualora con riferimento al medesimo lavoratore il beneficio non sia stato interamente fruito da un precedente datore d lavoro.
Il beneficio riguarda coloro che conseguono nel periodo dal 1/1/2018 al 30/6/2019:
- una laurea magistrale ottenuta con una votazione pari a 110 e lode, con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata del corso legale di studi prima del compimento del 30° anno di età;
- un dottorato di ricerca ottenuto prima del compimento del 34° anno di età.
In entrambi i casi il conseguimento dei titoli deve presso Università statali e non statali legalmente riconosciute (non è più prevista alcuna esclusione per le Università telematiche).
L’esonero contributivo è soggetto alla normativa sugli aiuti in regime “de minimis”, alla disciplina del credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati e alle procedure e controlli previsti dal decreto attuativo (art. 24, DL n. 83/2012 e DI 23 ottobre 2013).
L’esonero contributivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica e contributiva, definiti su base nazionale e regionale.
L’esonero contributivo non spetta:
- nell’ipotesi di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi effettuati nei 12 mesi precedenti l’assunzione nella medesima unità produttiva interessata all’assunzione;
- nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo effettuato nei 24 mesi successivi dall’assunzione agevolata del lavoratore o di altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e con la medesima qualifica. L’esonero indebitamente fruito sarà revocato e recuperato.
Le modalità di fruizione dell’esonero sono demandate all’Inps che dovrà emanare apposita circolare.