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A valere dal periodo d’imposta successivo al 31/12/2018, viene ridefinita la disciplina del Bonus R&S (art. 3, D.L. n. 145/2013), toccando vari profili dell’agevolazione, pur lasciandone invariati i presupposti applicativi e la natura incrementale. In particolare, le variazioni riguardano:

–   riduzione a 10 milioni di € dell’ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d’imposta;

–   rimodulazione delle intensità del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili (ripristinando in taluni casi, la percentuale del 25%) e conseguente introduzione di un nuovo criterio di calcolo del beneficio spettante (che tuttavia non interferisce con la formazione del parametro storico, ma opera direttamente sull’eccedenza agevolabile);

–  differenziazione, nell’ambito delle spese del personale, tra il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, ed il personale titolare di altri rapporti di lavoro diversi dal lavoro subordinato, com’è il caso di lavoratori autonomi, collaboratori e così via (nuova lett. a-bis del comma 6 della norma istitutiva il bonus);

–  differenziazione, nell’ambito della ricerca commissionata, tra ricerca affidata a Università, enti e organismi equiparati nonché a imprese rientranti nella definizione di start-up/PMI innovative e ricerca affidata ad altri soggetti (nuova lett. c-bis del comma 6 della norma istitutiva il bonus). In entrambi i casi, viene ribadita la regola secondo cui, i contratti di ricerca stipulati con altre imprese dello stesso gruppo sono qualificati come ricerca intra-muros;

–  inclusione tra le spese ammissibili del costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi/impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale (nuova lett. d-bis del comma 6 della norma istitutiva il bonus); questa tipologia di spese non assume rilievo qualora l’inclusione del costo di questi beni tra le spese ammissibili comporti una riduzione dell’eccedenza agevolabile.

 

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2018, viene invece generalizzato l’obbligo della certificazione contabile delle spese (oggi circoscritto, di fatto, soltanto alle imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti), subordinando l’utilizzo in compensazione del credito maturato all’ottenimento della predetta certificazione. Le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile rimangono agevolabili (entro il limite di 5.000 euro) soltanto per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.

Viene poi introdotto l’obbligo di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto/dei progetti R&S intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta. Tale relazione deve essere predisposta sia per le attività svolte direttamente dall’impresa, che per le attività commissionate all’esterno.

La decorrenza dei predetti adempimenti formali (rilascio della certificazione anche per le imprese obbligate per legge alla revisione legale e predisposizione della relazione tecnica) è da intendersi in vigore in relazione alle spese agevolabili sostenute nel corso del periodo d’imposta 2018 (o, per i soggetti non solari, per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2018).

 

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2016, è adottata una disposizione di carattere interpretativo, in relazione all’attribuzione del credito d’imposta anche al soggetto commissionario residente che effettui lavori di ricerca e sviluppo per conto di un soggetto non residente, ribadendo così, anche normativamente, la rilevanza ai fini del beneficio di tali attività R&S, purché svolte in Italia.

 

Il credito d’imposta R&S può riguardare anche la ricerca in chiave “Impresa 4.0”