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Il Garante italiano ha stabilito che Google dovrà deindicizzare gli url riguardanti un cittadino italiano, residente negli USA, da tutti i risultati della ricerca, nelle versioni europee ed extraeuropee del motore (l’attività di rimozione dovrà riguardare anche gli url già deindicizzati nella versione europea) al fine di assicurare la tutela effettiva del suo diritto all’oblio.

La richiesta di deindicizzazione dell’interessato, formulata all’Authority italiana, riguardava numerosi url europei ed extraeuropei che rimandavano a messaggi, brevi articoli anonimi (pubblicati su forum o siti amatoriali) ritenuti offensivi della propria reputazione o contenenti notizie false sul suo stato di salute e sui gravi reati connessi alla sua attività di professore universitario. L’interessato auspicava la deindicizzazione del suo nome da tutti i siti, anche extra-UE, e lamentava il fatto che, non appena un url veniva rimosso, subito ne venivano generati altri simili.

Il Garante ha accolto la richiesta ritenendo che la “perdurante reperibilità” sul web di contenuti non corretti e inesatti avesse un impatto “sproporzionatamente negativo” sulla sfera privata del ricorrente e non in linea, specie per la diffusione dei dati sulla salute, con quanto disposto dal Codice privacy e dalle Linee guida dei Garanti europei sull’attuazione della sentenza Google Spain, che considerano proprio il trattamento dei dati sulla salute uno dei criteri da tenere in considerazione per un corretto bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto/dovere all’informazione.

Infine i Garanti Ue, sempre ai fini del bilanciamento, ritengono debba essere presa in considerazione la natura dei contenuti di cui si chiede la rimozione precisando che, nel caso in cui si tratti di “informazioni che sono parte di campagne personali contro un determinato soggetto, sotto forma di rant (esternazioni negative a ruota) o commenti personali spiacevoli”, la deindicizzazione deve essere giudicata con maggiore favore in presenza di “risultati contenenti dati che sembrano avere natura oggettiva ma che sono, in realtà, inesatti, in termini reali”.

Provvedimento del Garante privacy n. 557 del 21.12.2017