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La Cassazione ha respinto il ricorso di una donna contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Impera, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato la legittimità del sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero, nell’ambito di un processo penale per reati fallimentari, delle e-mail spedite e ricevute da account in uso alla ricorrente e del suo smartphone dal quale è stata fatta copia integrale dei dati informatici in esso memorizzati (sms, messaggi WhatsApp, e-mail).

Il ricorso della difesa si è fondato su due violazioni di legge riguardanti: 1) la mancata adozione per l’acquisizione dei messaggi e delle e-mail della procedura stabilita agli art. 266 e segg. del Codice di procedura penale, trattandosi di intercettazione di flussi di comunicazioni telematiche; 2) il mancato rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza “essendosi proceduto, tramite duplicazione di copia forense, alla integrale  e indiscriminata apprensione di tutti i dati archiviati nella memoria del telefono cellulare in uso all’indagata”.

Per la Suprema Corte, invece: 1) “i dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono dell’indagata (sms, messaggi WhatsApp, messaggi di posta elettronica scaricati e/o conservati nella memoria dell’apparecchio cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dall’articolo 254 del Codice di procedura penale”, pertanto la loro acquisizione non soggiace né alle regole stabilite per la corrispondenza (la cui nozione implica una attività di spedizione in corso o comunque attivata dal mittente), né alla disciplina delle intercettazioni telefoniche (che richiede la captazione di un flusso di comunicazioni in corso e non, come nel caso di specie, una acquisizione successiva di dati conservati in memoria); 2) il principio di proporzionalità non è stato violato perché l’acquisizione di dati informatici mediante “copia forense” è una modalità conforme a legge volta a proteggere, nell’interesse di tutte le parti processuali, l’integrità e l’affidabilità del dato così acquisito.

 

Corte di Cassazione, Quinta sezione penale, Sentenza n. 1822 del 21.11.2017