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È stata disposta la proroga per l’iper ammortamento, ma con alcune novità rispetto al passato: fermo restando l’impianto normativo del beneficio, l’aliquota agevolativa non è più unica ma viene “differenziata” in base alla dimensione dell’investimento.
Nel 2019 continuerà anche il super ammortamento per i beni “immateriali”.
Nessun rinnovo, invece, per il super ammortamento di beni materiali strumentali tradizionali, ossia non in chiave 4.0, che “cede il passo” alla tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento occupazionale.

Novità per l’iper ammortamento
Per quanto riguarda la “nuova edizione” dell’iper ammortamento la legge di bilancio stabilisce quanto segue:
• viene prorogato di un anno il periodo di fruibilità dell’agevolazione. Pertanto, al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0», gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (di cui all’Allegato A della legge di Bilancio 2017), destinati a strutture produttive situate nel territorio italiano, vanno effettati effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
• viene modificata la percentuale della maggiorazione, che non sarà più pari al 150% del costo di acquisizione dei beni, ma “differenziata” a seconda dell’ammontare dell’investimento. In particolare, per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2019, l’iper ammortamento sarà pari:
– al 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
– al 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
– al 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

Nessuna maggiorazione è, invece, prevista sulla parte di investimenti complessivi eccedenti 20 milioni di euro.
Restano ferme le disposizioni previste in materia di investimenti sostitutivi e di recapture dell’investimento nonché quelle relative i beni esclusi dal beneficio (trattasi dei beni strumentali per i quali il D.M. 31/12/1988 stabilisce un coefficiente inferiore al 6,5%; degli investimenti in fabbricati e costruzioni nonché degli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla L.208/2015).
Con la conversione in legge del c.d. “Decreto Semplificazioni”, il legislatore ha chiarito che ai soli fini dell’applicazione dell’iper-ammortamento, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all’allegato A della L.232/2016, si intende “comprensivo” anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione.

Si ritiene che l’intervento assuma valore “interpretativo” anche per il passato e, conseguentemente, coloro che non avessero considerato nel calcolo dell’agevolazione anche il costo delle scaffalature, usufruendo così di un beneficio “ridotto”, potranno presentare dichiarazione integrativa a “favore” al fine di adeguare l’importo del beneficio alle nuove disposizioni.
Si evidenzia inoltre che il Ministero per lo Sviluppo economico (MiSE) ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina dell’iper ammortamento al settore sanitario. L’intervento ha l’obiettivo di facilitare l’individuazione dei beni del settore sanitario che possono godere dell’agevolazione fiscale.

 

 

 

Novità per il super ammortamento beni “immateriali”
Prorogato di un anno anche il super ammortamento per i beni “immateriali” strumentali di cui all’allegato B della legge di Bilancio 2017, la cui maggiorazione resta ferma alla misura del 40%. Pertanto, la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni “immateriali” (software) è applicabile ai soggetti che usufruiscono dell’iper-ammortamento, con riferimento gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2019 o al 31 dicembre 2020 a condizione, in quest’ultimo caso, che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine di acquisto sia accettato da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione, nella misura del 40%, del costo di acquisizione dei beni “immateriali” (software) in favore dei soggetti che usufruiscono dell’iper-ammortamento 2019 è applicabile, ai fini fiscali, anche ai costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali di cui all’allegato B della legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 10, L.232/2016), “limitatamente” alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa. Si ricorda che la legge di bilancio 2018 aveva già “integrato” detto allegato includendovi alcuni sistemi di gestione per l’e-commerce e specifici software e servizi digitali.

Obblighi documentali
Per la fruizione dei benefici dell’iper ammortamento e del super ammortamento beni immateriali restano fermi gli obblighi documentali previsti dalla previgente normativa. Secondo l’articolo 1, comma 11, della L.232/2016, per la fruizione dell’iper ammortamento e della maggiorazione prevista per i beni “immateriali”, l’impresa è tenuta a produrre:
a) una dichiarazione resa dal legale rappresentante (ossia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio così come stabilita dal D.P.R. 445/2000);
oppure
b) per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere, un perito industriale ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato che attesti che il bene:
– possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’Allegato A e/o all’Allegato B;
– è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.