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Con circolare direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) sono stati trattati alcuni argomenti in tema di “Bonus formazione 4.0” che, ricordiamo essere un credito d’imposta introdotto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017 (periodo 2018 per i soggetti “solari”), a favore di quelle imprese che investono nella formazione del proprio personale dipendente in determinate materie tra quelle previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0” [1].

Gli argomenti oggetto della circolare in commento vertono su:

1) termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali: condizione di ammissibilità al bonus è che lo svolgimento delle attività formative nelle “tecnologie 4.0” sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto dell’art. 14 del D.Lgs. 151/2015, presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro competente.

Tale condizione è da reputarsi soddisfatta nel caso in cui lo svolgimento delle attività formative sia previsto in contratti sottoscritti (o anche semplicemente integrati in relazione a tali attività) a partire dal 1°/01/2018. Quanto al deposito dei contratti, questo può avvenire utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro [2] anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro il 31/12/2018;

2) ammissibilità della formazione on line o e-learning: l’agevolazione spetta anche qualora le attività formative siano organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità “e-learning” oppure attraverso corsi e lezioni “on line”. Tuttavia, tali modalità formative impongono alle imprese l’onere di adottare idonei strumenti di controllo volti ad assicurare il soddisfacimento del requisito generale riguardante il controllo dell’effettiva e continua partecipazione del personale alla formazione;

3) formazione a favore di dipendenti appartenenti a imprese diverse dello stesso gruppo societario: sono previste modalità semplificate riguardanti la redazione della relazione richiesta dalla norma che può avere a riferimento a un unico progetto formativo indicante gli obiettivi comuni del gruppo; inoltre, è possibile predisporre un unico registro didattico;

4) cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione: viene precisato che il bonus in commento è cumulabile, senza limiti, con i contributi ricevuti dall’impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali che escludono dai costi ammissibili quelli del personale discente partecipante alle attività formative; in tal caso, infatti, si tratterebbe di due aiuti aventi la medesima finalità e riguardanti lo stesso progetto, ma aventi ad oggetto costi ammissibili diversi. Diversamente, qualora il Bonus formazione 4.0 e l’aiuto alla formazione abbiano ad oggetto anche i costi del personale impiegato nelle attività formative, allora l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dal regolamento per gli aiuti alla formazione (50% di tutti i costi ammissibili nella generalità dei casi).

La circolare MiSE contiene anche il rinvio ad una successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate in riferimento ad ulteriori chiarimenti concernenti sia profili generali che fiscali dell’agevolazione.

 

PROROGA AL 2019 ?

Al momento, il punto interrogativo è ancora d’obbligo benché sembra molto concreta la possibilità di proroga dell’agevolazione al periodo d’imposta 2019, anche se con modifiche rispetto alla versione ad oggi vigente.

Attualmente, ossia con riferimento alle spese sostenute nel 2018, il bonus spetta nell’unica misura pari al 40%, con un unico tetto massimo di spesa di 300.000 euro.
La versione che, invece, sarà prevista in riferimento alle spese sostenute nel 2019, prevede un credito d’imposta diversificato come segue:

–       50% delle spese ammissibili per le piccole imprese, con limite massimo annuale di 300.000 euro;

–       40% per le medie imprese, con limite massimo annuale di 300.000 euro;

–       50% per le grandi imprese ma con un limite massimo annuale inferiore pari a 200.000 euro

Ferme restando le suddette modifiche dovrebbero, comunque, continuare ad applicarsi le modalità attuative di cui al D.M. 4/05/2018.