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Nella rivoluzione industriale 4.0, la formazione specialistica dei dipendenti ha un ruolo strategico: l’aggiornamento delle competenze e l’acquisizione di nuove conoscenze e abilità da parte del personale è, infatti, un’importante leva su cui l’impresa può agire per innovarsi e incrementare la propria competitività.

La formazione continua non è utile esclusivamente alle imprese, ma anche ai lavoratori, ai fini dei percorsi interni di carriera, per l’occupabilità e il benessere in generale. Gli investimenti svolti dai datori di lavoro nella formazione del personale possono quindi essere ricondotti anche alle politiche di welfare aziendale e alle politiche di incentivazione del personale.

Negli ultimi anni, gli investimenti in formazione sono diventati ambito di confronto ai tavoli sindacali, in quanto «merce di scambio» fra datore di lavoro e lavoratori.

A incentivare questi processi, è intervenuto il Legislatore, connettendo, alla negoziazione della formazione nelle tematiche rientranti nel Piano Impresa 4.0 nell’ambito di contratti collettivi siglati a livello aziendale o territoriale, la possibilità per le imprese di autoliquidare un credito d’imposta a parziale copertura del costo retributivo per le ore di formazione erogate.

L’incentivo fiscale, inizialmente previsto per il solo anno 2018, è stato finanziato anche per il 2019. Per cogliere anche tale opportunità, i datori di lavoro necessitano di un supporto di natura consulenziale che permetta loro di effettuare valutazioni e, successivamente, adottare comportamenti mirati alla fruizione del credito d’imposta in esame.

Un primo problema applicativo da risolvere riguarda il tema della formazione: in concreto, qual è la formazione svolta in ambito tecnologico e digitale che può rientrare nelle tematiche elencate al DM 4/5/2018?

Per espressa previsione normativa, le attività formative sono finanziate se consentono l’acquisizione o il consolidamento di competenze nelle tecnologie considerate rilevanti per l’innovazione 4.0 che consistono in: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.

La legge ha inoltre specificato che non sono mai attività formative ammissibili al credito d’imposta quelle, di natura ordinaria o periodica, organizzate dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

La formazione in materia digitale erogata dal datore di lavoro è ammissibile al credito d’imposta solo se incasellabile nei due vincoli normativi sopra espressi. In particolare, è opportuno sottolineare che l’elencazione delle tecnologie non è stata disposta dal legislatore in via esemplificativa: essa è tassativa, quindi vincolante per l’accesso al credito d’imposta.

Premesso ciò, si ritiene che non risultino finanziabili tramite credito d’imposta le ore di formazione erogate ai dipendenti al di fuori di un obbligo di legge, ma al semplice scopo di supportare il processo di aggiornamento delle competenze indotto dall’avvento di nuove discipline e/o nuovi adempimenti digitali, quali ad esempio la fatturazione elettronica: tale attività formativa non rappresenterebbe un investimento dal carattere marcatamente innovativo e strategico, disposto per attuare il processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, come previsto dal Piano Impresa 4.0.

Si ritiene invece che possa rientrare nel Piano Impresa 4.0 e possa essere sostenuta dal credito d’imposta, la formazione connessa a un più complessivo e articolato processo di innovazione che si basi sull’integrazione digitale dei processi aziendali, anche partendo dalla digitalizzazione e dematerializzazione di processi e dati alla base della fatturazione elettronica. In tal caso, la formazione potrebbe essere erogata con riferimento al funzionamento dei nuovi processi aziendali, quali, ad esempio, i processi di dematerializzazione e archiviazione dei dati aziendali (es. documentazione fiscale), alle tematiche della data protection e della privacy, ai nuovi sistemi adottati per il backup e il disaster recovery delle informazioni, ecc.

Sixtema, con i propri servizi informatici e consulenziali, può assistere le imprese sia nella definizione di un percorso per l’integrazione digitale dei processi aziendali che, con l’Area Consulting, nell’erogazione ai dipendenti di formazione qualificata, in virtù del possesso della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.