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La conservazione elettronica dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento (art. 3 DM 17/6/2014).

L’anno di riferimento per i modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento di natura fiscale è l’anno di produzione e trasmissione del documento stesso. La conservazione elettronica di tali documenti deve quindi essere effettuata entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di produzione e trasmissione dei suddetti documenti.