Le regole per ricorrere allo smart working nell’ambito del lavoro dipendente sono definite dalla legge n. 81/2017, inerente il “lavoro agile”.
Tale disciplina si prefigge di incrementare la competitività delle aziende e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori dipendenti.
Ricorrere al lavoro agile potrebbe inoltre ammettere l’impresa a incentivi di carattere fiscale e contributivo connessi, rispettivamente, all’istituzione di premi di risultato variabile in funzione ad incrementi di produttività e di efficienza del lavoro (DM 25/3/2016) e all’introduzione di misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (DM 12/9/2017).
La disciplina prevista per il lavoro agile si applica, in quanto compatibile e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni specificamente previste, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, secondo le direttive emanate per la promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.
Il lavoro agile non costituisce una nuova forma contrattuale di lavoro, ma una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato.
La prestazione di lavoro in modalità “smart” ha le seguenti particolarità:
- è stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro;
- avviene con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- è eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno e senza una postazione fissa;
- è soggetta ai soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.