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Le Start-up innovative possono adottare due modalità distinte, alternative tra loro, per la redazione dell’atto costitutivo/statuto quando costituite nella forma giuridica di SRL.
L’atto costitutivo/statuto può essere redatto:
1) in modalità ordinaria con atto pubblico prevista dall’art. 2463 del codice civile (atto notarile);
oppure
2) in modalità semplificata con atto tipizzato approvato dal Ministero dello sviluppo economico e firmato digitalmente da tutti i sottoscrittori ai sensi dell’art 24 del CAD (codice amministrazione digitale).
Le modalità di compilazione e presentazione del modello tipizzato sono contenute in specifici decreti attuativi (DM 17/02/2016, DD 01/07/2016 e DM 28/10/2016), che regolamentano tale modalità di redazione, e consente di non ricorrere al notaio.
Quindi con la modalità di cui al punto 1), è possibile la redazione dell’atto costitutivo di Start Up innovativa (Srl), e delle successive modifiche, utilizzando l’atto pubblico a cura del notaio di fiducia, secondo le modalità ordinarie previste dal codice civile per tutte le Srl.
Utilizzando l’alternativa 2), l’atto costitutivo di Start Up e le successive modifiche, possono essere effettuate, utilizzando il modello standard firmato digitalmente. In quest’ultimo caso può comunque essere richiesto l’intervento del notaio nel caso in cui si intenda procedere con l’autentica delle firme come previsto dal codice dell’amministrazione digitale.