Viene introdotta una nuova disposizione fiscale che consente di tassare in modo agevolato una quota del reddito complessivo dichiarato.
La detax consiste nella riduzione di 9 punti percentuali dell’aliquota IRES (dal 24% al 15%) e IRPEF marginale.
La quota di reddito da assoggettare ad aliquota ridotta corrisponde alla parte di utili del periodo di imposta precedente accantonati a riserve disponibili, nei limiti dell’importo determinato dalla somma:
– degli investimenti in beni strumentali materiali nuovi di cui all’art. 102 del Tuir, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato;
– del costo del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
La norma si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2018.
Soggetti interessati
La norma è applicabile a tutte le imprese, di qualsiasi forma giuridica e regime contabile adottato, ad eccezione delle impese individuali in regime forfetario.
Investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 2019, anche mediante contratto di locazione finanziaria, per:
- l’acquisto di beni materiali strumentali «nuovi», comprese auto strumentali e aziendali deducibili al 20%;
- la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato;
- il completamento di opere sospese;
- l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti.
Si ritengono ammessi all’agevolazione anche i beni costruiti in appalto e in economia da parte dell’utilizzatore.
Possono senza dubbio concorrere all’agevolazione anche gli investimenti in beni in riferimento ai quali si fruisce dell’agevolazione dell’iper ammortamento o super ammortamento.
Sono esclusi gli investimenti in immobili e in mezzi di trasporto a motore dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Incremento occupazionale
Relativamente all’incremento occupazionale, sulla base del disposto normativo concorre a determinare l’agevolazione il costo del personale riferito alle nuove assunzioni (a tempo determinato o indeterminato) successive al 30/09/2018, destinate per la maggior parte del periodo d’imposta a strutture ubicate sul territorio dello Stato, che risultino incrementali a seguito del verificarsi dei seguenti presupposti:
- la media di tutto il personale impiegato nel periodo di imposta risulti maggiore del numero di tutti i dipendenti occupati al 30/09/2018;
- vi sia un incremento del costo complessivo del personale di cui alle voci B9) e B14) del bilancio CE, rispetto a quello del periodo di imposta in corso al 31/12/2018 (che rappresenterà il parametro di confronto storico per tutti i periodi di imposta di applicazione della disposizione agevolativa);
- risultino rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori in riferimento a tutti i lavoratori occupati nell’impresa, non solo a quelli rilevanti ai fini dell’agevolazione.
In presenza delle predette condizioni, l’agevolazione spetta solo per i dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali.
Per le imprese costituite dal 1/10/2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento occupazionale con la conseguenza che l’intero costo può concorrere a determinare l’agevolazione.
Determinazione del reddito agevolabile
La quota reddito agevolabile è pari al minore tra gli utili accantonati a riserva disponibile e la somma degli investimenti in beni e in personale.
L’agevolazione è fruibile anche in caso di investimenti in chiave “Impresa 4.0”.