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Dal 1° Gennaio 2023 entrerà in vigore il Nuovo Regolamento di specifica sul DNSH in ambito tassonomia ambientale

Il regolamento fissa il principio fondamentale dell'obbligo da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari di fornire le informazioni in commento: gratuitamente, in maniera chiara, ben visibile accessibile e leggibile, non fuorviante, che sia in forma cartacea, elettronica o web.

Pubblicato il Regolamento UE 2022/1288 relativo alle norme tecniche che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio DNSH, ciò in relazione agli indicatori di sostenibilità, la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali di prodotti finanziari, sui siti web di investitori e nelle relazioni periodiche alla clientela di prodotti finanziari.


Il coinvolgimento dei mercati finanziari nella transizione ecologica è ritenuto dalla Commissione un elemento strategico e centrale.
Come anticipato dal Regolamento 2019/2088, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari, dovranno integrare i rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità dei prodotti finanziari venduti.


Ciò si sostanzia in obblighi di integrare nell’informativa precontrattuale (es. fogli informativi, comunicazione via internet e sito internet) informazioni relative alla sostenibilità e al rispetto o meno del principio “non arrecare danno significativo” (DNSH) a nessuno degli obiettivi ambientali (poi fissati dal Regolamento 2020/852).
Il citato regolamento 2019/2088 demandava a regolamentazione attuativa (regolamenti delegati) i dettagli circa i contenuti di tale documentazione/comunicazione informativa (documentazione di trasparenza).


Il regolamento 2022/1288 è, appunto, il regolamento delegato che precisa gli aspetti contenutistici, metodologie e anche la presentazione di tali specifiche informazioni.


Il regolamento fissa il principio fondamentale dell’obbligo da parte dei partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari di fornire le informazioni in commento: gratuitamente, in maniera chiara, ben visibile accessibile e leggibile, non fuorviante, che sia in forma cartacea, elettronica o web.


Tra gli obblighi previsti vi è quello che prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno tali soggetti devono pubblicare sul proprio sito web una “Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità” o la mancata presa in considerazione di tali effetti negativi nelle proprie consulenze. Al regolamento sono Allegati i Modelli di informative precontrattuali, Dichiarazioni e comunicazioni.


Entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023

 

Riferimenti: Regolamento (UE) 2022/1288; Regolamento (UE) 2019/2088

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